Oltre a svolgere corsi per il conseguimento delle patenti, l’Autoscuola Agenzia Caroli svolge tutta una serie di servizi per i propri clienti che spaziano dall’espletamento di tutte le pratiche relative al rilascio di documenti a tutte le procedure di omologazione e verifica degli automezzi.
Ricordando che è sempre possibile richiedere informazioni compilando il modulo delle pagina Contattaci o utilizzando i contatti riportati nella pagina Dove siamo, vengono elencati di seguito i servizi che l’Agenzia Autoscuola Caroli offre alla propria clientela:
Servizi
Collaudo d’installazione del gancio di traino
Sono necessari il certificato d’origine del gancio e la dichiarazione lavori del montaggio dello stesso. Superato il collaudo viene rilasciato un Tagliando adesivo da apporre Carta di Circolazione.
N.B.: Con un’unica pratica di collaudo, all’occorrenza, possono essere installati contemporaneamente il gancio di traino e/o l’impianto a gas e/o il carrello appendice.
Collaudo eliminazione Impianto a Gas e Gancio Traino
Una volta compilato un modulo di domanda a cui si allega tutta la documentazione si può prenotare la data in cui sottoporre il veicolo al collaudo. Superato il collaudo, viene rilasciato un permesso provvisorio per la circolazione e successivamente si provvederà alla stampa di una nuova Carta di Circolazione.
Collaudo d’installazione dell’impianto a gas
Una volta compilato un modulo di domanda a cui si allega tutta la documentazione si può prenotare la data in cui sottoporre il veicolo al collaudo. Superato il collaudo viene rilasciato un Tagliando adesivo da apporre Carta di Circolazione.
Collaudo installazione carrello appendice
N.B. Nel caso sì tratti di carrello usato, il vecchio proprietario del carrello deve effettuare un duplicato della carta di circolazione per la cancellazione del carrello dalla stessa.
Conversione o riconoscimento della patente estera
I titolari di una patente di guida rilasciata da uno Stato estero (extracomunitario) possono guidare sul territorio italiano veicoli per i quali è valida la loro patente purché non residenti in Italia da più di un anno.
La patente estera (extracomunitaria) deve essere accompagnata dal permesso internazionale di guida (rilasciato dallo Stato estero che ha emesso la patente) ovvero da una traduzione ufficiale in lingua italiana.
Dopo un anno dall’acquisizione della residenza in Italia i titolari di patente di guida extracomunitaria non sono più abilitati alla conduzione di veicoli sul territorio italiano.
E’ possibile convertire la patente di guida extracomunitaria in patente italiana se è stata rilasciata da uno degli Stati riportati nel sottostante elenco.
I titolari di una patente di guida rilasciata da uno Stato dell’Unione Europea possono guidare sul territorio italiano veicoli per i quali è valida la loro patente, senza obbligo di conversione dopo un anno dall’acquisizione di residenza in Italia.
Per le patenti rilasciate da Stati dell’Unione Europea è consigliabile richiedere, in alternativa, la conversione oppure il riconoscimento di validità (ad esempio per facilitare le procedure di rinnovo o duplicato patente)
La conversione consiste nel rilascio di una nuova patente italiana corrispondente a quella estera.
Il riconoscimento consiste nel rilascio di un tagliando da applicare sulla patente estera.
Elenco degli Stati per i quali è possibile ottenere la conversione delle patenti (dati aggiornati a maggio 2009):
ALBANIA (fino al 15/08/2014); ALGERIA; ARGENTINA; AUSTRIA; BELGIO; BULGARIA; CIPRO; CROAZIA; DANIMARCA; EL SALVADOR (fino al 19/09/2014); ESTONIA; FILIPPINE; FINLANDIA; FRANCIA; GERMANIA; GIAPPONE; GRAN BRETAGNA; GRECIA; IRLANDA; ISLANDA; LETTONIA; LIBANO; LIECHTENSTEIN; LITUANIA; LUSSEMBURGO; MACEDONIA; MALTA; MAROCCO; MOLDOVA; NORVEGIA; PAESI BASSI; POLONIA; PORTOGALLO; PRINCIPATO DI MONACO; REPUBBLICA CECA; REPUBBLICA DI COREA; REPUBBLICA SLOVACCA; ROMANIA; SAN MARINO; SLOVENIA; SPAGNA; SVEZIA; SVIZZERA; TAIWAN; TUNISIA; TURCHIA; UNGHERIA; URUGUAY (fino al 12/12/2014);
CONVERSIONE PERMESSA SOLO AD ALCUNE CATEGORIE DI CITTADINI
Canada (personale diplomatico e consolare)
Cile (personale diplomatico e loro familiari)
Stati Uniti (personale diplomatico e loro familiari)
Zambia (cittadini in missione governativa e loro familiari)
Documenti necessari per la conversione:
Patente estera posseduta in visione (e relativa fotocopia fronte – retro)
2 foto recenti formato tessera, di cui una autenticata, su fondo bianco ed a capo scoperto, su carta non termica
Certificato medico in bollo (e relativa fotocopia), con fotografia, la cui data non sia anteriore a 6 mesi, rilasciato da un medico di cui all’art.119 del Codice della Strada
Se il certificato medico non ha la foto, e la richiesta non è presentata dall’interessato, deve essere allegata una fotografia autenticata. Se è il diretto interessato a presentare la domanda, si procederà all’autenticazione della foto direttamente presso lo sportello.
Conversione della patente militare
La richiesta deve essere presentata inderogabilmente entro un anno dalla data del congedo
Documenti necessari:
Militari in congedo
- Certificato medico in bollo (e relativa fotocopia), con fotografia, la cui data non sia anteriore a sei mesi, rilasciato da un medico di cui all’art. 119 del Codice della Strada
- 2 foto recenti formato tessera, di cui una autenticata, su fondo bianco ed a capo scoperto, su carta non termica
- Autocertificazione contenente le stesse informazioni del foglio di congedo e fotocopia del congedo stesso (esclusi gli ufficiali);
- Autocertificazione contenente le stesse informazioni dello stato di servizio rilasciato dal distretto militare ed eventuale fotocopia dello stesso (solo per gli ufficiali)
- Allegato N rilasciato dall’autorità militare in originale
- Eventuale patente civile posseduta dal richiedente (in visione) e relativa fotocopia fronte-retro
- L’eventuale patente civile già posseduta dall’interessato deve essere consegnata all’Ufficio Provinciale della Motorizzazione al momento dei ritiro della patente convertita.
Militari in servizio
- I documenti contrassegnati con sono sostituiti con i seguenti:
- Patente militare (in visione) e relativa fotocopia completa di tutte le sue parti
- Autocertificazione relativa allo stato di servizio
Dichiarazione di servizio del Corpo d’appartenenza
Duplicato patente per deterioramento
La patente è considerata deteriorata quando non è identificabile uno dei seguenti elementi:
- numero del documento
- dati anagrafici
- data di scadenza
- foto del titolare
Documenti necessari
2 foto recenti formato tessera, di cui una autenticata, su fondo bianco ed a capo scoperto, su carta non termica
Se sulla patente deteriorata non è leggibile la data di scadenza e l’ultimo rinnovo è avvenuto prima del 1/10/1995, oppure se la patente è scaduta di validità, è necessario anche un certificato medico in bollo (e relativa fotocopia), con fotografia, la cui data non sia anteriore a 6 mesi, rilasciato da un medico di cui all’art.119 del Codice della Strada.
Se non è necessario il certificato medico, o se il certificato medico non ha la foto, e la richiesta non è presentata dall’interessato, deve essere allegata una fotografia autenticata. Se è il diretto interessato a presentare la domanda, si procederà all’autenticazione della foto direttamente presso lo sportello
Patente di guida posseduta deteriorata in visione ( e relativa fotocopia fronte – retro)
Per i cittadini extracomunitari:
permesso di soggiorno o carta di soggiorno in corso di validità
Per i cittadini comunitari:
carta di soggiorno, richiesta ai sensi dell’art.2 del D.P.R. n.54/02
Quando pronto, per ritirare il duplicato va restituita la patente deteriorata agli uffici MCTC
Immatricolazioni e Collaudi
- IMMATRICOLAZIONE DI AUTOVEICOLI, MOTOVEICOLI E RIMORCHI
- Normativa di riferimento:
Art 93 codice della strada. - Documentazione necessaria :
– certificato di conformità rilasciato dalla casa costruttrice
– copia cciaa in corso di validità
– fotocopia di un documento di identità rappresentante legale - Se la richiesta non è presentata dall’interessato:
– delega in carta semplice alla persona che presenta la richiesta
– fotocopia di un documento di riconoscimento dell’interessato - I cittadini extracomunitari devono esibire il permesso di soggiorno in corso di validità in originale o in copia autenticata (art. 6 Legge 40/98).
COLLAUDI
- Collaudo d’installazione dell’impianto a gas
- Una volta compilato un modulo di domanda a cui si allega tutta la documentazione si può prenotare la data in cui sottoporre il veicolo al collaudo. Superato il collaudo viene rilasciato un Tagliando adesivo da apporre Carta di Circolazione.
- Collaudo d’installazione del gancio di traino
- Sono necessari il certificato d’origine del gancio e la dichiarazione lavori del montaggio dello stesso. Superato il collaudo viene rilasciato un Tagliando adesivo da apporre Carta di Circolazione.
- N.B.: Con un’unica pratica di collaudo, all’occorrenza, possono essere installati contemporaneamente il gancio di traino e/o l’impianto a gas e/o il carrello appendice.
- Collaudo eliminazione Impianto a Gas o Gancio Traino
- Una volta compilato un modulo di domanda a cui si allega tutta la documentazione si può prenotare la data in cui sottoporre il veicolo al collaudo. Superato il collaudo, viene rilasciato un permesso provvisorio per la circolazione e successivamente si provvederà alla stampa di una nuova Carta di Circolazione.
- Collaudo installazione carrello appendice
- Il carrello appendice viene considerato parte integrante del veicolo su cui è installato. Quindi, in seguito a visita e prova, verrà aggiornata la carta di circolazione del veicolo trainante.
N.B. Nel caso sì tratti di carrello usato, il vecchio proprietario del carrello deve effettuare un duplicato della carta di circolazione per la cancellazione del carrello dalla stessa.
Immatricolazione di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi
Normativa di riferimento:
Art 93 codice della strada.
Documentazione necessaria :
– certificato di conformità rilasciato dalla casa costruttrice
– copia cciaa in corso di validità
– fotocopia di un documento di identità rappresentante legale
Se la richiesta non è presentata dall’interessato:
– delega in carta semplice alla persona che presenta la richiesta
– fotocopia di un documento di riconoscimento dell’interessato
I cittadini extracomunitari devono esibire il permesso di soggiorno in corso di validità in originale o in copia autenticata (art. 6 Legge 40/98).
Passaggi di proprietà
Se avete deciso di acquistare un veicolo usato dovete registrare il passaggio di proprietà e aggiornare la carta di circolazione.
Il termine per la presentazione, per non incorrere in sanzioni, è di 60 giorni dalla data dell’autentica della firma dell’atto di vendita.
Documenti necessari:
- Il Certificato di Proprietà (CdP) del veicolo, da utilizzare come nota di richiesta, sul cui retro deve essere redatta la dichiarazione unilaterale di vendita con la firma del venditore autenticata;
- La fotocopia della carta di circolazione del veicolo;
- La fotocopia di un documento di identità/riconoscimento dell’acquirente;
- Il certificato di residenza dell’acquirente o dichiarazione sostitutiva di certificazione, qualora la residenza non sia riportata sul documento presentato.
Perdita di possesso (per furto o per dichiarazione sostituiva)
- In caso di furto del veicolo bisogna:
- presentare denuncia di furto alla polizia o ai carabinieri specificando nel testo della denuncia il numero di targa del veicolo e se sono stati rubati anche il certificato di proprietà (CdP) e/o la carta di circolazione. La denuncia può essere presentata dal proprietario del veicolo o da una qualsiasi altra persona.
- richiedere all’ufficio provinciale dell’ACI – Pubblico Registro Automobilistico (PRA) la registrazione della perdita di possesso del veicolo. Questa richiesta, presentata da chiunque identificato da un documento di identità/riconoscimento, è indispensabile per sospendere l’obbligo di pagamento della tassa automobilistica (bollo auto). Il PRA rilascerà un nuovo certificato di proprietà.
In caso di successivo ritrovamento del veicolo sara’ necessario procedere con una pratica di rientro in possesso del veicolo.
Radiazione per esportazione
Per esportare definitivamente un veicolo all’estero bisogna richiedere all’ufficio provinciale dell’ACI – Pubblico Registro Automobilistico (PRA) la “cessazione della circolazione per esportazione”. Il PRA, a seguito della richiesta, rilascia il certificato di radiazione. Dal periodo impositivo successivo dalla data del rilascio del certificato di radiazione si interrompe l’obbligo del pagamento della tassa automobilistica (bollo auto).
Se sul veicolo da esportare è iscritto al PRA un provvedimento di fermo amministrativo occorrerà prima cancellare il fermo amministrativo (dopo aver pagato le somme dovute al concessionario dei tributi) e dopo richiedere la “cessazione della circolazione per esportazione”.
Documenti necessari:
– Certificato di proprietà o foglio complementare
– Carta di circolazione
– Targhe
Revisione periodica
REVISIONE PERIODICA (autoveicoli di massa complessiva inferiore o uguale a 3,500 kg e/o che possono trasportare al massimo 9 persone compreso il conducente – motoveicoli)
Viene effettuata dopo 4 anni dall’immatricolazione ed ogni 2 anni dopo la prima revisione.
Procedura:
Una volta compilato un modulo di domanda a cui si allega tutta la documentazione si procederà alla revisione del veicolo che verificherà lo stato e l’efficienza dei seguenti dispositivi:
- DISPOSITIVI FRENATURA (freno a mano, di servizio)
- STERZO (cuscinetti, fissaggio, stato meccanico)
- VISIBILITA’ (vetri, specchietti, lavavetri, strice retroriflettenti)
- IMPIANTO ELETTRICO (proiettori, luci, indicatori)
- ASSI PNEUMATICI SOSPENSIONI
- TELAIO (carrozzeria, porte, serrature, serbatoio)
- EFFETTI NOCIVI (rumori, gas di scarico)
- IDENTIFICAZIONE VEICOLO (targa, telaio)
ALTRI EQUIPAGGIAMENTI (avvisatore acustico, cinture anteriori e posteriori ove sia presente predisposizione, pannelli posteriori)
Terminata la verifica tecnica, viene rilasciata un’etichetta adesiva (riportante l’esito della revisione) da apporre sulla carta di circolazione.
Qualora l’esito dovesse essere negativo l’etichetta riporterà i codici relativi agli impianti inefficienti, una volta effettuata la riparazione opportuna presso un meccanico di fiducia, si potrà procedere ad un nuova revisione previo presentazione di una nuova domanda.
Revisione annuale (autoveicoli di massa complessiva superiore 3,500 KG, taxi, NCC, autobus e autoambulanze)
REVISIONE ANNUALE (autoveicoli di massa complessiva superiore 3,500 kg, taxi, NCC, autobus e autoambulanze)
Procedura:
Una volta compilato un modulo di domanda a cui si allega tutta la documentazione si può prenotare la data in cui venire ad effettuare la revisione del veicolo.
Terminata la verifica tecnica, viene rilasciata un’etichetta adesiva (riportante l’esito della revisione) da apporre sulla carta di circolazione.
Qualora l’esito dovesse essere negativo l’etichetta riporterà i codici relativi agli impianti inefficienti, una volta effettuata la riparazione opportuna presso un meccanico di fiducia, si potrà procedere ad un nuova revisione previo presentazione di una nuova domanda.
Reimmatricolazione (cambio targhe) + Rinnovo di iscrizione
Deve essere effettuata qualora vengano smarrite, sottratte o danneggiate irreparabilmente le targhe del veicolo (per gli autoveicoli la reimmatricolazione deve essere fatta anche se si smarrisce una sola delle targhe)
Documentazione necessaria:
- Carta di circolazione in originale;
- CDP (certificato di proprietà) originale;
- Denuncia in originale del furto o smarrimento di una o entrambe le targhe (più fotocopia della stessa), oppure Autocertificazione della resa denuncia, effettuata da almeno 15 giorni, solo in caso di furto o smarrimento; qualora la targa sia distrutta o deteriorata in maniera tale da non permettere la lettura di tutte le cifre, la reimmatricolazione può essere effettuata immediatamente;
Eventuali targhe rimaste
Riclassificazione patente
La riclassificazione è il declassamento della patente posseduta in una di categoria inferiore, ad esempio da patente C a patente B.
Consiste nel rilascio di un duplicato della patente posseduta con l’indicazione della nuova categoria.
Può essere:
- richiesta dal titolare
- disposta dalla Commissione Medica Locale, quando il titolare non abbia più i requisiti richiesti per la categoria di patente posseduta, ma abbia i requisiti per ottenere la patente di categoria inferiore
- per raggiunti limiti di età
Documenti necessari
– 2 foto recenti formato tessera, di cui una autenticata, su fondo bianco ed a capo scoperto, su carta non termica
– se sulla patente non è leggibile la data di scadenza e l’ultimo rinnovo è avvenuto prima del 1/10/1995, oppure se la patente è scaduta di validità, è necessario anche un certificato medico in bollo (e relativa fotocopia), con fotografia, la cui data non sia anteriore a 6 mesi, rilasciato da un medico di cui all’art.119 del Codice della Strada.
– se non è necessario il certificato medico, o se il certificato medico non ha la foto, e la richiesta non è presentata dall’interessato, deve essere allegata una fotografia autenticata. Se è il diretto interessato a presentare la domanda, si procederà all’autenticazione della foto direttamente presso lo sportello
– patente di guida posseduta in visione (e relativa fotocopia fronte-retro
Rinnovo della patente di guida
Quando:
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CATEGORIA PATENTE |
SCADENZA RINNOVO SECONDO L’ETA’ |
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|
meno di 50 anni |
più di 50 anni |
più di 60 anni |
più di 65 anni |
più di 70 anni |
|
|
A |
10 |
5 |
5 |
5 |
3 |
|
B |
10 |
5 |
5 |
5 |
3 |
|
C |
5 |
5 |
5 |
2 |
2 |
|
D |
5 |
5 |
1 |
||
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E |
la patente di categoria E (BE, CE, etc.) ha la stessa validità della patente a cui è associata |
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Giorni in cui è possibile effettuare la visita medica
Lunedì : ore 19,00
Se la visita ha esito positivo, il medico rilascia il certificato medico all’interessato e invia comunicazione della conferma di validità all’Ufficio Centrale Operativo del Dipartimento dei Trasporti Terrestri
L’Ufficio Centrale Operativo stampa e spedisce al domicilio dell’interessato un tagliando adesivo, attestante la conferma di validità della patente di guida, da applicare sul documento
Per avere informazioni sullo stato della pratica è possibile contattare il numero verde 800 232323
Targhe e Carte di Circolazione per ciclomotori
Il vigente art. 97 c.d.s. ha assoggettato i ciclomotori, al fine della loro circolazione su strada, ad una procedura di “immatricolazione” in parte simile a quella prevista dall’art. 93 c.d.s. per gli autoveicoli, i motoveicoli ed i rimorchi.
Infatti, per poter circolare su strada, i ciclomotori debbono essere provvisti di un certificato di circolazione (contenente i dati di identificazione e costruttivi del veicolo, il numero di targa ed i dati identificativi dell’intestatario), e di una targa che presenta le caratteristiche stabilite con il d.P.R. n. 153/2006.
L’obbligo di munirsi della nuova targa e del relativo certificato di circolazione sussiste nel caso di ciclomotori nuovi di fabbrica o comunque immessi per la prima volta in circolazione sul territorio italiano a decorrere dal 14 luglio 2006.
Ciò significa che, in caso di acquisto di un ciclomotore nuovo di fabbrica o che non ha mai circolato in Italia, il proprietario non può applicarvi il contrassegno di identificazione del quale sia già eventualmente in possesso, ma dovrà comunque richiedere il rilascio della targa e del relativo certificato di circolazione.
L’art. 170, comma 2, c.d.s. prevede che il trasporto di altre persone è ammesso a condizione che il conducente sia maggiorenne e che sul certificato di circolazione sia indicato il posto per il passeggero; pertanto, laddove ci si voglia avvalere di tale possibilità, risulta imprescindibile che il ciclomotore sia munito di certificato di circolazione e, quindi, di nuova targa; peraltro, in caso di violazione, è prevista la confisca del ciclomotore, a norma dell’art. 213, comma 2 sexies, c.d.s. (introdotto dall’art. 5-bis del decreto legge n. 115/2005, a seguito delle modifiche apportate in sede di conversione dalla legge n. 168/2005).
Il decreto del 2 febbraio 2011 sancisce, inoltre l’obligo per tutti i ciclomotori già circolanti di munirsi di nuova targa e relativo certificato di circolazione secondo il seguente calendario:
– entro il 01.06.2011 per i ciclomotori muniti di contrassegno la cui sequenza numerica inizia per 0, 1, 2.
– entro il 31.07.2011 per i ciclomotori muniti di contrassegno la cui sequenza numerica inizia per 3, 4, 5.
– entro il 29.09.2011 per i ciclomotori muniti di contrassegno la cui sequenza numerica inizia per 6, 7, 8.
– entro il 28.11.2011 per i ciclomotori muniti di contrassegno la cui sequenza numerica inizia per 9 e la cui sequenza alfanumerica inizia per A.